L’Autorità ha proceduto alla revisione delle nove autorizzazioni generali al trattamento dei dati precedentemente esistenti secondo i criteri stabiliti dal decreto n. 101/2018.
In base all’analisi effettuata, quattro autorizzazioni hanno cessato completamente i loro effetti, in particolare: Autorizzazione generale n. 2/2016 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; Autorizzazione generale n. 4/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti; Autorizzazione generale n. 5/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari; Autorizzazione generale n. 7/2016 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.
Sono state invece individuate cinque autorizzazioni che contengono specifiche prescrizioni compatibili con il nuovo assetto normativo: Autorizzazione generale n. 1/2016 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro; Autorizzazione generale n. 3/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni; Autorizzazione generale n. 6/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati; Autorizzazione generale n. 8/2016 al trattamento dei dati genetici; Autorizzazione generale n. 9/2016 al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica.
Nel provvedimento adottato dal Garante privacy sono quindi indicate tutte le prescrizioni, aggiornate alla luce delle nuova disposizioni in materia di privacy, che dovranno continuare ad essere rispettate da ogni soggetto che tratta dati personali per le finalità indicate. In considerazione dell’impatto che tali misure possono avere su PA e imprese, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto di revisione del Codice privacy, il testo sarà sottoposto a consultazione pubblica prima della sua approvazione definitiva.