Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Compagnia dei Telefoni s.r.l. – 23 aprile 2015
Registro dei provvedimenti
n. 244 del 23 aprile 2015
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
RILEVATO che, a seguito di diverse segnalazioni, pervenute in Autorità tra il 2010 e il 2011, con cui veniva lamentata la ricezione di telefonate promozionali indesiderate automatizzate, alcune delle quali in assenza dell’identificazione della linea chiamante, l’Ufficio avviava un’attività istruttoria all’esito della quale veniva accertato che la Compagnia dei Telefoni s.r.l., con sede in Mirano (VE), via Scortegara n. 80, P.I. 03907140275, svolge attività di telemarketing per conto di diversi committenti, in assenza del preventivo consenso informato e specifico degli interessati;
CONSIDERATO che, a seguito delle istruttorie svolte, l’Autorità ha adottato un provvedimento in data 4 novembre 2010 [doc. web n.1767785], che qui si richiama integralmente, con cui ha dichiarato illecito il trattamento effettuato dalla società per mezzo di telefonate automatizzate in assenza del necessario consenso degli interessati, e un provvedimento in data 23 febbraio 2012 [doc. web n. 1878559], che si intende totalmente richiamare, con cui ha, altresì, dichiarato illecito il trattamento effettuato per mezzo di telefonate promozionali celando l’identità del mittente;
RILEVATO che entrambi i provvedimenti sono stati impugnati dalla società presso il Tribunale ordinario di Venezia che, con sentenza n. 10/11 del 14 novembre 2011 e con sentenza n. 2177/2014 del 17 ottobre 2014, ha respinto entrambi i ricorsi;
VISTO il verbale n. 25858/68633 del 22 novembre 2010, con cui è stata contestata a Compagnia dei Telefoni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all’art. 130, comma 1, per aver effettuato telefonate promozionali automatizzate in assenza del consenso degli interessati;
VISTI i verbali nn. 11606/74609, 11609/75372 e 11608/74612 datati 4 maggio 2012, con cui è stata contestata alla medesima società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all’art. 130, comma 5, per aver effettuato telefonate promozionali in assenza dell’identificazione della linea chiamante;
RILEVATO dai rapporti predisposti ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dall’Ufficio del Garante, che non risultano essere stati effettuati i pagamenti in misura ridotta;
VISTI gli scritti difensivi datati 26 gennaio 2011, inviati ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la società, in relazione al verbale di contestazione del 22 novembre 2010, ha, in primo luogo, eccepito la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, che le ha di fatto impedito di esporre nel corso dell’istruttoria le proprie argomentazioni con riguardo alle modalità operative adottate per la gestione della propria attività, con la conseguente illegittimità degli atti e dei provvedimenti adottati nei suoi confronti. La parte ha, dunque, rappresentato che l’attività di telemarketing è stata effettuata per mezzo di telefonate automatizzate nei confronti di soggetti i cui recapiti telefonici erano presenti in propri database formati prima dell’agosto 2005 e rispetto ai quali l’acquisizione del consenso non era giuridicamente obbligatoria. La società, per adeguarsi alle modifiche legislative intervenute nel tempo, ha, in ogni caso, provveduto a rendere l’informativa e a raccogliere il consenso degli utenti presenti nei propri database, documentando tutto in apposite schede, nonostante ritenesse tali adempimenti non necessari, vista la deroga introdotta dal D.L. n. 207/2008;
VISTI gli ulteriori scritti difensivi datati 14 giugno 2012, inviati ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e relativi ai tre verbali di contestazione elevati nei confronti della società per l’effettuazione di telefonate promozionali in assenza della identificazione della linea chiamante, con cui la società ha invocato il principio della buona fede, in quanto non era a conoscenza dell’oscuramento del proprio numero (motivo per il quale ha chiesto delucidazioni al proprio gestore telefonico), e che, probabilmente, ciò si è verificato a causa di un disguido tecnico. A tal proposito, ha allegato dichiarazioni testimoniali delle operatrici e la relazione tecnica della società Multim srl, in base alla quale non sarebbe possibile celare il numero della linea chiamante della Compagnia dei Telefoni per una particolare impostazione del software;
CONSIDERATO che la società ha fatto richiesta di essere ascoltata ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ma che non si è presentata nonostante le numerose convocazioni effettuate dall’Ufficio;
RITENUTO che le argomentazioni addotte non sono idonee ad escludere la responsabilità della società in relazione a quanto contestato. Con riferimento al primo verbale di contestazione che, secondo la parte, sarebbe viziato per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, si rileva che tale argomentazione non è fondata. La Corte di Cassazione si è, infatti, ripetutamente espressa nel senso che “nelle fattispecie regolate dalle norme di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di irrogazione di sanzioni amministrative, non trovano applicazione le disposizioni sulla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo (art. 7 legge 241/1990), le quali configurano una normativa generale su cui prevale la legge speciale, in quanto idonea – mediante i meccanismi di informazione e di difesa previsti dagli artt. 17 e 18 – ad assicurare garanzie di partecipazione non inferiori al minimum prescritto dalla anzidetta normativa” (Cass. Civile sez. Lavoro, sent. n. 3254 del 5 maggio 2003). In questo ambito, l’informazione relativa all’avvio del procedimento (sanzionatorio) è da individuarsi nell’atto di contestazione della violazione amministrativa, regolarmente notificato alla società, e la partecipazione al medesimo procedimento risulta, del resto, essersi pienamente realizzata attraverso l’invio di scritti difensivi. Inoltre, sul punto giova rilevare come la contestazione, atto di avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio, sia ampiamente motivata in relazione a tutte le fattispecie contestate, contenendo tutte le informazioni acquisiste a seguito della segnalazione. Ciò premesso, si rileva l’inapplicabilità al caso in esame della deroga prevista dal D.L. n. 207/2008, che esonera i titolari del trattamento dagli obblighi di rendere l’informativa e di raccogliere il consenso quando i dati degli interessati sono tratti da banche dati sono state costituite prima del 1° agosto 2005 (e quando siano utilizzate per finalità promozionali dagli stessi titolari che le costituirono). Infatti, il provvedimento del Garante del 12 marzo 2009 [doc. web n. 1598808], nel fissare le prescrizioni ai titolari delle banche dati, stabilisce inequivocabilmente che “resta impregiudicato quanto previsto dall’art. 130 del Codice riguardo alle attività promozionali effettuate attraverso sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, per le quali è sempre necessario il consenso espresso dell’interessato”. Pertanto, non è corretta la tesi della parte secondo cui il consenso degli interessati, nei casi in esame, non era “giuridicamente obbligatorio”. Anche il Tribunale di Venezia, del resto, pronunciandosi sull’impugnazione presentata avverso i sopra indicati provvedimenti del 4 novembre 2010 23 febbraio 2012, ha per ben due volte confermato il predetto assunto, sostenuto dal Garante (sent. n. 10/2011 del 14 novembre 2011 e sent. n. 2177/2014 del 17 ottobre 2014). In ogni caso, la scheda che è stata prodotta, su cui l’operatore ha provveduto ad inserire brevi annotazioni circa gli adempimenti in argomento, non risulta di per sé idonea a documentare l’avvenuta acquisizione di un valido consenso, in quanto priva di informativa e degli altri requisiti essenziali previsti dall’art. 23 del Codice. In ultimo, con riguardo alla violazione dell’art. 130, comma 5, del Codice, si osserva che le argomentazioni addotte non hanno un valore probatorio tale da dimostrare l’osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali da parte della società. In particolare, la relazione tecnica non dimostra che le chiamate, rispetto alle quali sono state inviate all’Autorità le segnalazioni da cui sono scaturiti i rilievi in argomento, siano state effettuate palesando il numero chiamante. Infatti, tale situazione potrebbe essere stata determinata da una configurazione di default offerta dal gestore telefonico al proprio cliente. La società, pertanto, a fronte delle espresse dichiarazioni provenienti da numerosi interessati, tutti concordi nel riferire di aver ricevuto telefonate prive di identificazione del numero del chiamante, non ha dato prova del contrario né, in ogni caso, ha segnalato all’Autorità elementi idonei a dimostrare la propria buona fede nell’esecuzione della propria attività; le caratteristiche professionali della stessa, operante nel settore del telemarketing da diversi anni, unitamente alle argomentazioni addotte, non consentono, infatti, di ritenere sussistenti le condizioni richieste per l’applicazione dell’art. 3 della legge n. 689/1981;
CONSIDERATO, inoltre, che la società ha impugnato ai sensi dell’art. 152 del Codice i provvedimenti adottati nei suoi confronti e che entrambi i ricorsi sono stati rigettati;
RILEVATO, quindi, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali per finalità di telemarketing (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza aver acquisito il preventivo consenso ai sensi degli artt. 23 e 130 del medesimo Codice;
RILEVATO, inoltre, che la società ha effettuato un trattamento di dati personali per finalità telemarketing senza identificazione della linea chiamante, come prescritto dall’art. 130, comma 5, del Codice;
VISTO l’art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui agli artt. 23 e 130 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;
RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 80.000,00 (ottantamila), di cui:
– euro 20.000,00 (ventimila), per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis, in relazione all’art. 130, comma 1;
– euro 60.000,00 (sessantamila), (20.000,00 per ciascuno dei tre segnalanti) per la violazione di cui all’art. 162, comma 2-bis, in relazione all’art. 130, comma 5;
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;
ORDINA
a Compagnia dei Telefoni s.r.l., con sede in Mirano (VE), via Scortegara n. 80, P.I. 03907140275, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma complessiva di euro 80.000,00 (ottantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni previste dall’art. 162, comma 2-bis, del Codice, come indicate in motivazione;
INGIUNGE
alla medesima società di pagare la somma di euro 80.000,00 (ottantamila) secondo le modalità indicate in allegato, i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 23 aprile 2015