[doc. web n. 2315593]
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di G & W Invest s.r.l. – 29 novembre 2012
Registro dei provvedimenti
n. 374 del 29 novembre 2012
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
RILEVATO che il Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, di seguito “Codice”), prot. n. 3294/64367 del 15 febbraio 2010, e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto, nei confronti di G. & W. Servizi s.r.l., con sede in Fiumicimo (Rm), via Portuense n. 2470, in persona del legale rappresentante pro-tempore, gli accertamenti formalizzati nel verbale di operazioni compiute datato 13 maggio 2010 e integrati con la nota del 27 maggio 2010 inviata dalla società a scioglimento delle riserve formulate nel citato verbale, dai quali è risultato che la stessa dal 23 marzo 2007 ha effettuato un trattamento di dati biometrici senza ottemperare agli obblighi di tempestiva notificazione al Garante previsti dall’art. 37, comma 1, lett. a), del Codice presentando tardivamente la notificazione in data 4 febbraio 2010;
VISTO il verbale n. 52/2010 del 16 giugno 2010 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione prevista dall’art. 163 del Codice in relazione all’art. 37, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981;
ESAMINATO il rapporto del predetto Nucleo speciale predisposto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione citato, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;
VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale la società, pur ammettendo la tardività della notificazione effettuata, oltre a evidenziare lo stato di difficoltà economica con conseguente richiesta di rateizzazione, ha evidenziato che “In realtà la mancata notificazione è relativa al periodo antecedente al 4 febbraio 2010 per cui si troverebbe eventualmente applicabile la sanzione in vigore ex ante le modifiche previste dall’art. 44 della lex 14/2009”;
RITENUTO che la società ritiene erroneamente applicabile la norma sanzionatoria vigente “(…) ex ante le modifiche previste dall’art. 44 della lex 14/2009”. In effetti, si rileva come, nel procedimento amministrativo sanzionatorio, così come statuito nell’art. 1, comma 2 della legge n. 689/1981, si applichi il principio del tempus regit actum, in base al quale si deve applicare la norma vigente al momento in cui la violazione è stata commessa. Nel caso di specie, tenuto conto del fatto che l’illecito contestato è di natura permanente, si deve applicare la norma vigente al momento della commissione dell’illecito, che coincide con la cessazione della condotta illecita, ovvero il 4 febbraio 2010, data in cui la società ha provveduto a notificare all’Autorità. Ne discende che, nel caso di specie, si dovrà tener conto della formulazione dell’art. 163 del Codice, così come introdotta dal d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009, che punisce la violazione di che trattasi con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;
RILEVATO che l’attività svolta dalla società configura un trattamento di dati personali (art. 4, comma 1, lett. a) e b), del Codice) per il quale doveva essere assolto tempestivamente l’obbligo di effettuare la notificazione al Garante, ai sensi e nei modi previsti dagli artt. 37, comma 1, lett. a) del Codice;
TENUTO CONTO, anche alla luce di quanto statuito nel provvedimento del Garante datato 8 aprile 2009 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1609999) che la G & W servizi s.r.l. in data 21 luglio 2010 è cessata per fusione mediante incorporazione nella G & W Invest s.r.l., con sede in Roma, via di Sant’Eufemia n. 5;
VISTO l’art. 163 del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all’art. 37 e 38 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;
CONSIDERATO che, nel caso in esame:
a) in ordine all’aspetto della gravità, l’elemento dell’intensità dell’elemento psicologico deve essere favorevolmente apprezzato in funzione del fatto che il trasgressore, nel momento in cui è stata svolta l’attività di controllo da parte della Guardia di finanza, aveva già adempiuto, seppur tardivamente, all’obbligo di notificazione; relativamente agli elementi dell’entità del pregiudizio o del pericolo, e della modalità concreta della condotta deve essere tenuto in considerazione che l’illecito contestato oltre a inerire dati biometrici, è stato effettuato con un sistema che conservava il dato biometrico, discostandosi da quanto previsto dal provvedimento dell’Autorità recante “Linee guida per il trattamento di dati dei dipendenti privati” datato 23 novembre 2006 (in www.garanteprivacy.it, doc web n. 1364099);
b) ai fini della valutazione dell’opera svolta dall’agente, si ribadisce quanto asserito al punto a) in ordine all’intensità dell’elemento psicologico ;
c) circa la personalità dell’autore della violazione, deve essere positivamente considerata la circostanza che la società non risulti avere precedenti specifici in termini di violazioni alle disposizioni del Codice;
d) in merito alle condizioni economiche dell’agente, al fine di commisurare l’importo della sanzione alla reale capacità economica del trasgressore nel rispetto del principio di uguaglianza, si rileva che la società, per l’anno 2011, ha conseguito un rilevante valore della produzione;
RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell’art. 163 del Codice nella misura di euro 30.000,00 (trentamila);
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;
RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
ORDINA
a G & W Invest s.r.l., con sede in Roma, via di Sant’Eufemia n. 5 in persona del legale rappresentante pro-tempore, quale società incorporante la G. & W. Servizi s.r.l., con sede in Fiumicimo (Rm), via Portuense n. 2470, di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 163 del Codice, indicata in motivazione, frazionandola, in accoglimento alla richiesta di rateizzazione, in 10 rate mensili dell’importo di 3.000,00 euro (tremila) i cui versamenti saranno effettuati a partire dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui avverrà la notifica della presente ordinanza;
INGIUNGE
alla medesima società di pagare la somma di euro 30.000,00 (trentamila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell’avvenuto versamento.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 29 novembre 2012