In questo ambito, il Tribunale di Grosseto, con ordinanza dello scorso 23 Aprile 2020 ha precisato che accertata la sussistenza delle condizioni per ricorrere al lavoro agile, il datore di lavoro non può agire in maniera irragionevolmente o immotivatamente discriminatoria nei confronti di questo o quel lavoratore, tantomeno laddove vi siano titoli di priorità legati a motivi di salute. Come ricordato, le norme che hanno previsto questa particolare forma di svolgimento della prestazione lavorativa sono contenute negli articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 2017 nr. 81 rubricata “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e […]