Nel provvedimento non pubblicato, del Garante per la protezione dei dati personali, rilasciato, in risposta ad uno specifico interpello di FEDERFARMA, formulato in seguito all’applicazione di cospicue sanzioni amministrative pecuniarie, nei confronti di alcune Farmacie, a fronte della contestazione dell’errato posizionamento dei monitor all’interno dei locali destinati alla vendita. L’Autoritá ha chiarito che: “anche la sola presa di visione di immagini acquisite a mezzo di sistemi di video sorveglianza integra un trattamento di dati personali. Pertanto i dati rilevati – e cioé le immagini trasmesse su un monitor – devono essere oggetto di protezione,sicché la loro visione deve essere riservata soltanto a coloro che, nominati previamente dal titolare del trattamento dei dati “incaricati”, ai sensi dell’art.30 del Codice, abbiano il compito di controllare le stesse per evitare la consumazione di possibili illeciti.
Ed ancora che: “Ne consegue che non puó ritenersi conforme a legge una visione delle immagini generalizzata, che non solo non sia limitata ai soggetti effettivamente titolati a prenderne visione, ma addirittura si estenda a chiunque sia presente nei locali dell’esercizio commerciale o della farmacia.”
La mancata ottemperanza alla prescrizione che sará impartita – ma piú in generale ai contenuti del provvedimento dell’Autoritá – potrá comportare che avvenga la contestazione, non giá della violazione delle norme in materia di divieto di controllo a distanza (punita con la sola sanzione amministrativa), di cui all’art. 4 comma 2 dello statuto dei Lavoratori, ma, dei piú gravi reati di trattamento illecito di dati personali di cui all’art. 167 del Codice Privacy e di omessa adozione di misure minime di sicurezza, di cui all’art. 169, stesso Codice, il cui trattamento sanzionatorio, oltre ad implicare le sanzioni penali tipiche previste per le contravvenzioni, cioé l’arresto e la multa, contempla pesanti sanzioni amministrative pecuniarie (sino ad euro 120.000,00).