[doc. web n. 4430392]
Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Bike Service s.n.c.- 23 luglio 2015
Registro dei provvedimenti
n. 439 del 23 luglio 2015
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il verbale di contestazione della Polizia Municipale di Rimini n. Z15004321 del 12/12/2012, con cui è stata contestata al sig. Stefano Morri, nato a Rimini (RN) il 24 novembre 19723, residente a Rimini (RN), via G. Donati 6/M (C.F. MRRSFN72S24H294D), in qualità di rappresentante legale della società denominata “Bike Service s.n.c. di Morri Stefano e Clementi Riccardo” (C.F. 02646230405), la violazione amministrativa prevista dall’art. 161 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), in relazione all’art. 13, con riferimento all’omessa informativa agli interessati per il trattamento di dati effettuato presso l’esercizio commerciale denominato “Bike Service”, in Rimini, via Emilia 183, per mezzo di un sistema di videosorveglianza;
LETTO il rapporto di cui all’art. 17 della legge n. 689/1981;
CONSIDERATO che la parte non risulta essersi avvalsa delle facoltà previste dall’art. 18 della legge n. 689/1981 (non presentando all’Autorità scritti difensivi né chiedendo di essere ascoltata);
RITENUTO, preliminarmente, che l’atto di contestazione di violazione amministrativa deve ritenersi adottato nei confronti del titolare del trattamento, Bike Service s.n.c., a cui è stato ritualmente notificato con consegna al legale rappresentante della società e a cui, per l’effetto, sono state garantite tutte le facoltà di difesa;
RILEVATO, pertanto, che risulta in atti che Bike Service s.n.c. ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, mediante un sistema di videosorveglianza, omettendo di rendere l’informativa agli interessati prevista dall’art. 13 del medesimo Codice;
VISTO l’art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;
RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981 e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 164-bis, comma 1, l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento),
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Antonello Soro;
ORDINA
a Bike Service s.n.c. di Morri Stefano e Clementi Riccardo (C.F. 02646230405), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Rimini (RN), via Emilia, n. 183, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 161 del Codice indicata in motivazione;
INGIUNGE
al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.