IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”);
VISTO il provvedimento generale del Garante dell’8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010);
VISTI gli esiti degli accertamenti effettuati l’8 marzo 2012 dalla Guardia di finanza presso Società editrice siciliana s.p.a., società editrice della testata giornalistica “Gazzetta del Sud”, dai quali è emerso che, con riguardo al sistema di videosorveglianza:
a. presso la sede della società (che occupa 158 dipendenti e si estende per una superficie di circa 7550 mq) è stato installato nel 2007 un sistema di videosorveglianza “per finalità di tutela dei beni aziendali” composto di diciannove telecamere, quindici delle quali sono “celate all’interno di rilevatori di fumo ed all’interno di segnali luminosi delle uscite di emergenza e sono tutte collegate ad un registratore digitali. Più precisamente due sono poste esternamente ad inquadrare la zona di carico dei giornali, sei sono poste nei corridoi dei tre piani della struttura, quattro posizionate nel garage, una nel locale compressori, una nel locale adibito ad archivio e una nell’ufficio del […] dirigente tecnico” (cfr. verbale 8 marzo 2012, p. 2);
b. due delle telecamere, in particolare, sono “occultate in un rilevatore di fumo ed in una lampada d’allarme, [sono posizionate] all’interno di due locali (ufficio adibito ad archivio ed ufficio del dirigente tecnico) ove prestano la propria attività lavorativa dipendenti della società”;
c. le immagini sono visualizzabili attraverso sei monitor, “cinque dei quali sono utilizzati per la visione in tempo reale delle immagini rilevate” ed uno per la visione delle immagini registrate;
d. il tempo di conservazione delle immagini è risultato pari a sei giorni circa (cfr. verbale 8 marzo 2012, p. 3) ancorché nelle istruzioni impartite al responsabile del trattamento sia previsto un tempo di conservazione non superiore alle 24 ore (cfr. all. 1 al verbale, “lettera di nomina all’incaricato-custode dei dati del sistema di videosorveglianza” del 30 marzo 2006);
e. non è stato stipulato alcun accordo con le rappresentanze sindacali, né la società ha richiesto l’autorizzazione al competente ufficio periferico del Ministero del lavoro (cfr. verbale 8 marzo 2012, p. 3);
f. alcuni dei dipendenti sentiti nel corso degli accertamenti hanno dichiarato di non essere a conoscenza “né del numero di ambienti videosorvegliati, né del posizionamento delle telecamere e del numero delle stesse”, pur essendo “a conoscenza che presso lo stabile è presente un impianto di videosorveglianza” (cfr. verbale 8 marzo 2012, p. 3);
g. l’informativa prevista dall’art. 13 del Codice in relazione al sistema di videosorveglianza è resa mediante la sola affissione “presso la hall dello stabile di un cartello, in formato 15×15 cm circa, recante l’informativa in forma minima […] a circa tre metri di altezza” (cfr. verbale 8 marzo 2012, p. 4) diversamente da quanto previsto nelle istruzioni impartite al responsabile del trattamento (cfr. all. 1 al verbale, “lettera di nomina all’incaricato-custode dei dati del sistema di videosorveglianza” del 30 marzo 2006);
CONSIDERATA, con riguardo al sistema di videosorveglianza, la necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali effettuato mediante l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza;
CONSIDERATO che l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento civile e penale applicabili, comprese le vigenti norme in materia di controllo a distanza dei lavoratori;
RILEVATO che il trattamento di dati personali in esame, con particolare riferimento ai trattamenti effettuati mediante le telecamere collocate nell’immobile della società, non risulta lecito, in quanto effettuato in violazione:
• del principio di liceità (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice), essendo il trattamento effettuato in violazione del diritto alla riservatezza e della dignità dei lavoratori (art. 2 del Codice) nonché in violazione degli artt. 114 del Codice e 4, l. n. 300/1970;
• del principio di correttezza, di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), del Codice, tenuto conto del carattere occulto dell’attività di videosorveglianza effettuata mediante larga parte delle telecamere installate presso la società;
• dell’art. 13 del Codice, non essendo stata resa ai lavoratori interessati alcuna informativa né individualizzata, né nelle forme semplificate prescritte nel menzionato provvedimento dell’8 aprile 2010 ‒ secondo cui “il supporto con l’informativa deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze […] e deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile […]” ‒;
VISTO che la Guardia di finanza ha proceduto a contestare alla società la violazione dell’art. 13 del Codice con riguardo al trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di videosorveglianza nonché l’inosservanza del provvedimento del garante dell’8 aprile 2010;
CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), e 143, comma 1, lett. c), del Codice, il Garante ha il compito di disporre il blocco o il divieto in caso di trattamento di dati illecito o non corretto;
RILEVATA la necessità di vietare alla società, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. d), del Codice, trattamenti di dati personali mediante gli apparati di ripresa occultamente installati presso la sede della società, con obbligo per la società di mera conservazione dei dati eventualmente registrati ai soli fini di consentire l’attività di accertamento da parte delle competenti autorità e la tutela dei diritti degli interessati;
VISTO che dagli accertamenti effettuati è altresì emerso che la società tratta dati relativi agli abbonati alla testata giornalistica avvalendosi sia di un modello cartaceo, risultato sprovvisto dell’informativa prevista dall’art. 13 del Codice (cfr. all. 5, verbale 8 marzo 2012) e che non è risultata essere resa altrimenti agli interessati, sia attraverso un form presente sul sito web della testata giornalistica “Gazzetta del Sud online”. A quest’ultimo proposito l’informativa fornita (che fa riferimento alla disciplina contenuta nella l. n. 675/1996) non enuncia le finalità e le modalità del trattamento (in merito alle quali l’interessato “dichiara di essere informato in modo pieno ed esaustivo”) e fa, d’altro canto, riferimento alla finalità di “comunicazione commerciale anche interattiva e invio di materiale promo-pubblicitario” (cfr. all. 4, verbale 8 marzo 2012) che la società ha dichiarato di non aver posto in essere (cfr. verbale 8 marzo 2012, p. 4);
VISTO che la Guardia di finanza ha proceduto a contestare alla società, rispettivamente, l’omessa e l’inidonea informativa alla clientela ai sensi dell’art. 13 del Codice in relazione alla modulistica contrattuale (cartacea e online);
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), e 143, comma 1, lett. b), del Codice, il Garante ha il compito di prescrivere, anche d’ufficio le misure necessarie ed opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
RILEVATA la necessità di prescrivere alla società, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), e 143, comma 1, lett. b), del Codice, di formulare l’informativa agli interessati, a mezzo della modulistica (cartacea e online) utilizzata per trattare i dati degli abbonati, completa di tutti gli elementi previsti dall’art. 13 del Codice;
CONSIDERATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni previste dagli artt. 162, comma 2-ter e 170 del Codice;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati da Società editrice siciliana s.p.a.:
1. a mezzo del sistema di videosorveglianza in essere presso la propria sede, nei termini di cui in motivazione:
a. dichiara illecito il trattamento effettuato, con la conseguente inutilizzabilità, dei dati trattati in violazione di legge ai sensi dell’art. 11, comma 2 del Codice;
b. ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. d), e 143, comma 1, lett. c), del Codice dispone il divieto del trattamento di dati personali mediante gli apparati di ripresa occultamente installati presso la sede della società, con obbligo per la società di mera conservazione dei dati eventualmente registrati ai soli fini di consentire l’attività di accertamento da parte delle competenti autorità e la tutela dei diritti degli interessati;
2. a mezzo della modulistica (cartacea e online) utilizzata per trattare i dati degli abbonati prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), e 154, comma 1, lett. c), del Codice, di formulare l’informativa agli interessati, completa di tutti gli elementi previsti dall’art. 13 del Codice.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 4 aprile 2013.