doc. web n. 5411269
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata da XY S.p.A., ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
Visti gli atti d’ufficio;
Esaminata la documentazione acquisita agli atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore la prof.ssa Licia Califano;
PREMESSO
1. L’istanza della società.
Con comunicazione del 24 dicembre 2015, la società XY S.p.A., con sede legale in ZQ, KW, in ossequio a quanto prescritto nel provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, ha presentato una richiesta di verifica preliminare (art. 17 del Codice) relativa sia all’implementazione del proprio sistema di videosorveglianza con un sistema c.d. intelligente di motion detection e di rilevazione targhe presso i propri due siti contigui di ZQ, sia all’allungamento dei tempi di conservazione fino a 30 giorni delle immagini registrate dal medesimo sistema di videosorveglianza.
La società ha rappresentato di svolgere presso la propria sede operativa di ZQ un’attività di vendita di prodotti petroliferi (in particolare GPL), oltreché di stoccaggio e movimentazione di prodotti petroliferi di proprietà di terzi.
In particolare, la società effettua vendite di GPL “all’ingrosso”, importato prevalentemente da Egitto, Libia, Algeria tramite navi gasiere e trasportato presso il deposito costiero in questione dove viene poi miscelato e movimentato secondo l’utilizzo con consegna alle imprese distributrici a mezzo di autobotti, di navi e di ferro-cisterne.
Il deposito costiero XY si estende su una superficie complessiva di 171.000 m.q. e, con una capacità complessiva di 52.100 metri cubi, è composto da due siti contigui denominati:
– XY 1, sita in KW della capacità di 14.600 metri cubi;
– XY 2, sita in ZZ della capacità di 37.500 metri cubi.
La richiesta di verifica in oggetto è stata motivata da due ordini di ragioni: in primo luogo, rientrando i prodotti commercializzati, stoccati e movimentati nella categoria delle “sostanze pericolose” ai sensi del d.lgs. n. 105 del 14 luglio 2015, c.d. “Seveso III” (attuativo della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), XY s.p.a. rientra appunto tra le aziende “a rischio di incidente rilevante”. Un sinistro che si verificasse presso uno stabilimento che tratta “sostanze pericolose” potrebbe comportare un pericolo grave, immediato o differito per la salute umana e l’ambiente sia all’interno che all’esterno degli impianti. Ciò comporta che XY sia soggetta ad una normativa particolarmente stringente sotto il profilo della sicurezza volta “a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente”. Tale normativa impone a tutte le società “a rischio incidente rilevante” di adottare “le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti” nonché “… provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante”.
Inoltre, la società ha evidenziato che, insieme alle altre imprese operanti nel settore petrolifero di ZQ, è stata invitata dalla Prefettura dello stesso capoluogo, con comunicazione del 26 novembre 2015, ad intensificare, a seguito dei recenti atti terroristici avvenuti in Europa, le misure di vigilanza a tutela di obiettivi considerati sensibili. Ciò, in ragione del fatto che le infrastrutture delle compagnie operanti nel settore petrolifero e dell’energia sono particolarmente esposte a forme di minacce non convenzionali, azioni terroristiche e di sabotaggio.
Perciò, XY S.p.A. avrebbe deciso di dotarsi, in aggiunta alle già esistenti misure di sicurezza, di un sistema c.d. intelligente di “motion detection” e di “rilevazione targhe” in grado di garantire un livello adeguato di sicurezza in linea con quanto raccomandato dalla Prefettura di ZQ.
Inoltre, la società avrebbe intenzione di conservare le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza già esistente, attualmente conservate per 7 giorni, fino a 30 giorni. Ciò in ragione del fatto che, data la notevole estensione del deposito (171.000 mq) e la conseguente mole di registrazioni ad esso riferite, 7 giorni non sarebbero ritenuti sufficienti a garantire l’esatta ricostruzione di eventuali danneggiamenti, atti vandalici e furti avvenuti diversi giorni prima.
2. Le modalità di funzionamento del sistema
Il sistema di videosorveglianza di cui attualmente si avvale la società istante è costituito complessivamente da 21 telecamere (12 in XY 1 e 9 in XY 2). Esse sono dislocate ed orientate lungo il perimetro esterno di ciascun sito verso i varchi di ingresso/uscita (pedonali e veicolari) ai siti, nonché all’interno dei siti verso i vari punti di deposito e stoccaggio del GPL. Le immagini (attualmente conservate per 7 giorni con successiva automatica cancellazione delle stesse) vengono registrate tramite tre videoregistratori digitali posizionati uno in una sala controllo presso il sito XY 2 e due nell’ufficio spedizioni presso il sito XY 1 all’interno di armadietti chiusi, le cui chiavi sono custodite presso gli uffici del responsabile di stabilimento.
L’accesso alle immagini è consentito attraverso un’autenticazione informatica; i profili di autenticazione sono custoditi all’interno di una cassaforte presso la sede della società.
Per quanto concerne l’informativa, XY ha dichiarato che sono posizionati cartelli informativi prima del raggio d’azione delle telecamere o nelle immediate vicinanza delle stesse.
A supporto di tale impianto di videosorveglianza, al fine di rendere più veloce il controllo e più efficiente il sistema, XY intenderebbe attivare una funzione di motion detection, da implementare su 5 telecamere posizionate a presidio degli accessi ai siti, che consentirebbe al sistema di filtrare ed esaminare le sole immagini che avessero registrato movimenti e/o anomalie, producendo così degli alert in casi sospetti.
Inoltre, la società intenderebbe dotarsi di un sistema di “rilevazione targhe” finalizzato a consentire l’immediata identificazione delle autobotti impegnate nelle fasi di caricamento e pesatura del GPL. In particolare, verrebbero istallate 4 telecamere presso il solo sito XY 1 che registrerebbero gli accessi dei mezzi che effettuano le operazioni di carico/scarico GPL, identificandone le targhe. Le immagini verrebbero registrate tramite un computer posizionato presso l’ufficio del responsabile di stabilimento che avrebbe accesso alle immagini tramite apposita procedura di autenticazione.
L’implementazione di tali misure, come pure l’intenzione di allungare i tempi di conservazione delle immagini registrate sino a 30 giorni, è già stata oggetto di accordo con le rappresentanze sindacali nel rispetto dell’art. 4 della legge n. 300 del 1970 (cfr. nota XY del 24 dicembre 2015, all. 5).
3. Presupposti di liceità del trattamento.
Il sistema c.d. intelligente di motion detection e la funzione di “rilevazione targhe” che XY S.p.A intende adottare devono essere valutati alla luce dei principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza posti dal Codice (artt. 3 e 11 del Codice), espressamente richiamati anche nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010.
In particolare, secondo tale provvedimento “in linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell’interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi” posti dagli artt. 3 e 11 del Codice.
Inoltre, la richiesta di allungamento dei tempi di conservazione dei dati oltre i sette giorni deve essere adeguatamente motivata “con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità” (punto 3.4 del provv. dell’8 aprile del 2010).
Non vi è dubbio che tali presupposti ricorrano nel caso di specie. Sulla base della documentazione in atti, tenendo anche conto della nota della Prefettura di ZQ, è possibile ritenere che il deposito XY sia esposto al rischio di possibili azioni terroristiche con grave pericolo per l’incolumità della collettività e con conseguente necessità di aumentarne il livello di sicurezza.
Ciò, tenendo anche conto della delicatezza del settore produttivo in cui XY S.p.A. si trova ad operare (in quanto infrastruttura “critica”), in relazione alle concrete situazioni di rischio di incidente rilevante che possono manifestarsi.
All’esito dell’istruttoria sono pertanto emersi elementi che inducono a considerare il trattamento effettuato attraverso l’impianto di videosorveglianza intelligente di motion detection e di rilevazione targhe come conforme ai principi posti dagli artt. 3 e 11 del Codice.
In particolare, l’innalzamento del livello della minaccia, la vulnerabilità dell’azienda in questione e la ridotta efficacia delle protezioni e dei sistemi di sicurezza esistenti in considerazione anche della superficie molto ampia occupata dall’impianto di deposito valgono a giustificare l’attivazione di un sistema di motion detection a supporto dei dispositivi di ripresa attualmente in uso che risulti effettivamente in grado di prevenire accessi non autorizzati alla struttura e, quindi, di scongiurare – o, quantomeno, di ridurre significativamente – il rischio di atti vandalici, attentati o danneggiamenti in grado di porre in grave pericolo la sicurezza del sito della società e l’incolumità del personale ivi impiegato e della popolazione circostante.
Per quanto concerne la funzione di “rilevazione targhe”, la stessa costituisce una funzionalità ragionevole e proporzionata in considerazione del rischio cui la società è esposta.
Infine la richiesta di allungamento dei tempi di conservazione fino a 30 giorni delle immagini registrate trova giustificazione in considerazione del fatto che, estendendosi il deposito XY su di una superficie molto ampia e pertanto difficile da controllare interamente in tempo reale, la verifica delle immagini registrate necessita di un periodo di tempo più lungo di quello consentito.
Pertanto, alla luce degli elementi acquisiti e delle dichiarazioni rese (sulla cui veridicità la società ha assunto ogni responsabilità ai sensi dell’art. 168 del Codice) si ritiene che la richiesta di verifica preliminare avanzata da XY S.p.A. possa essere accolta.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE,
ai sensi dell’art. 17 del Codice, a conclusione della verifica preliminare relativa all’utilizzo del sistema di videosorveglianza c.d. “intelligente” basato su motion detection e “rilevazione targhe” che XY S.p.A. intende adottare, per finalità connesse alla sicurezza dei lavoratori, alla sicurezza del sito e delle aree circostanti (in relazione al rischio di “incidenti rilevanti” e di azioni di sabotaggio) nonché alla tutela del patrimonio aziendale e alla sicurezza dei lavoratori autorizza il trattamento dei dati personali ad esso connesso e la conservazione, fino a 30 giorni, delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza in uso.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.