La creazione, da parte dei datori di lavoro, di un falso profilo facebook, al fine di effettuare un controllo sull’attività del lavoratore, esula dal divieto di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, trattandosi di controllo difensivo, volto alla tutela dei beni aziendali.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con sentenza n. 10955 del 27 maggio 2015, dopo avere esaminato il caso di una azienda nei confronti di un suo ex dipendente licenziato per giusta causa; quest’ultimo un giorno si era allontanato dal posto di lavoro per una telefonata privata di circa 15 minuti che gli aveva impedito di intervenire prontamente su di una pressa, bloccata da una lamiera che era rimasta incastrata nei meccanismi. Nei giorni successivi lo stesso dipendente era stato colto, a conversare con il suo cellulare in una chat su Facebook, durante l’orario di lavoro.
Secondo la Cassazione l’utilizzo di social network ed effettuare chiamate private durante l’attività lavorativa, costituisce un fatto potenzialemte grave, indice di una condotta lesiva della fiducia che l’azienda ha nei confronti del dipendente, che può portare a sanzioni nei confronti del collaboratore, ma se a ciò si aggiunge la possibilità di distrarre il dipendente compromettendo la sicurezza aziendale, allora il preposto può anche licenziarlo per giusta causa.