Non solo il soddisfacimento di specifici requisiti contrattuali (veri e propri presupposti a questo punto), in un tempo T1, determinerá la possibilitá di accedere o meno allo strumento assicurativo prescelto, al fine di un efficace azione di trasferimento del rischio, ma anche che, la circostanza che i requisiti individuati a termini di polizza, debbano sussistere, spesso in una logica formale di documentazione, in un tempo T2, implica, di fatto, la necessitá di strutturare una vera e propria Policy di gestione della sicurezza delle informazioni il cui criterio (o requisito) é contenuto, anche, nelle specifiche prescrizioni contrattualizzate con il soggetto che assicura l’evento. Quando da ispezionare è un dato informatico, devono essere messe in atto tutte quelle misure dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e impedirne l’alterazione, dato che, infatti, le informazioni digitali, per la loro (eventuale) fragilità, possono perdersi (volatilità del dato digitale), ed è facilmente rilevabile come, ricercare tracce informatiche molto spesso voglia dire alterarle.